Opere di urbanizzazione primaria: aliquota IVA applicabile

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 marzo 2024, n. 80

In relazione al trattamento fiscale delle opere di urbanizzazione primaria (art. 16, co. 7, DPR n. 380/2001) – in particolare, si tratta di una strada urbana di scorrimento (di tipo «D», secondo la definizione dell’articolo 2 del Codice della strada) di nuova costruzione – si applica l’aliquota Iva del 10% prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972.

La normativa fiscale, nel campo delle costruzioni, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata sulle opere nuove e realizzate in un centro abitato. Nel caso in esame si tratta di lavori di nuova costruzione che, nonostante non siano effettuati proprio in città, sono comunque al servizio di un tessuto urbano e possono beneficiare dell’aliquota Iva agevolata.

Secondo la prassi, per opere di urbanizzazione s’intendono quelle costruite nell’ambito o in funzione di zone urbanizzate, a prescindere se siano costruite da un soggetto privato o da un soggetto pubblico (risoluzione 139/1994); inoltre, l’aliquota Iva ridotta «relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano» (circolare 69/1990). Il legislatore, infatti, ha voluto estendere l’agevolazione anche alle opere non effettuate in ambito urbano ma che sono costruite per servire un tessuto urbano.

In sintesi, per applicare la misura agevolativa deve trattarsi di un’opera di nuova costruzione, e non di una miglioria, realizzata in città o posta a servizio di un centro abitato. Rientrano, quindi, tra le opere agevolabili le strade comunali, come quelle oggetto di interpello, che attraversano un centro industriale e che uniscono una frazione al centro cittadino.

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