Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 giugno 2024, n. 129
Bollo sempre dovuto sulle quietanze di pagamento quando distinte fisicamente dalle fatture esenti da IVA, e perciò già assoggettate ad imposta, non trattandosi di duplicazione. Con la risposta a interpello 129/2024 l’AdE, alla luce del quadro normativo di riferimento, ha precisato che le quietanze, rilasciate con apposito documento (distinte fisicamente dalle fatture esenti da IVA), costituiscono atti autonomi rispetto alla fattura e, pertanto, sulle stesse va comunque assolta l’imposta di bollo nella misura di 2 euro (anche se già assolta sulla relativa fattura).
La quietanza certifica l’avvenuto pagamento: è infatti diritto del debitore, che ha saldato il debito, a farne esplicita richiesta e ottenerla. Nel quesito oggetto di interpello è stato formulato da un ente il quale, l’interesse dell’istante era proprio conoscere se in relazione alle quietanze di pagamento, rilasciate a fronte di fatture esenti da Iva ma con bollo assolto, operasse o meno l’esenzione riconosciuta dall’art. 13, nota 2 della tariffa Allegato A di cui al DPR n. 642. Tale disposizione esclude, alla lettera b), il pagamento dell’imposta per le quietanze o le ricevute apposte sui documenti già assoggettati al bollo o esenti. La norma richiede quindi necessariamente che la quietanza sia fisicamente apposta sul documento già assoggettato ad imposta di bollo ovvero esente. In questo senso, l’AdE ha richiamato la precedente risposta 21/2020 con con cui, analizzando una simile fattispecie, aveva ritenuto non dovuta l’imposta di bollo per le quietanze relative a fatture, ma solo quando fisicamente apposte sulle stesse.
L’imposta sulle quietanze può essere corrisposta mediante contrassegno telematico oppure in modo virtuale. In linea con la risposta, si ritiene possibile, a fronte dell’emissione obbligatoria di fatture in formato elettronico, per evitare di assolvere il bollo due volte, il primo sulla fattura elettronica emessa esente Iva, il secondo sul documento di quietanza distinto dalla prima, l’emittente potrebbe compilare i campi, sebbene non obbligatori, presenti sub 2.4. del tracciato dedicati ai , ed in particolare indicando importo, avvenuto saldo, relative modalità e titolo quietanzante, in modo da avere un solo documento da assoggettare all’origine.