Rif.: art. 1, co. 94 L. n. 213/2023 – Agenzia delle Entrate circolare 16/E del 28.06.2024
In sintesi
L’art.1 della legge di Bilancio 2024 con i commi da 94 a 98 ha previsto misure di razionalizzazione e di contrasto all’evasione in materia di compensazioni di crediti d’imposta.
In particolare, l’art. 1, co. 94, lett. b) ha introdotto il comma 49-quinquies nell’art. 37 D.L. 223/2006, vietando dal 1° luglio 2024 la compensazione, prevista dall’art. 17 D.Lgs. 241/1997, di debiti tributari, contributi previdenziali e altre somme con crediti fiscali, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100mila euro.
Pertanto, alla data di trasmissione del modello F24 che contiene una compensazione vietata, quest’ultimo sarà scartato.
Il divieto in questione è mantenuto fintanto che permangono le irregolarità individuate dalla norma, mentre cessa nel momento in cui il contribuente riduce sotto la soglia indicata la propria esposizione debitoria.
L’agenzia delle Entrate con la circolare 16 del 28 giugno scorso ha fornito indicazioni sulla nuova compensazione per i carichi oltre 100mila euro: ha illustrato, in particolare, quali sono i debiti esclusi dal calcolo del tetto oltre il quale l’accesso all’istituto non è ammesso.
I debiti che concorrono al raggiungimento dei 100mila
La compensazione è inibita per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100mila euro.
La circolare 16 del 28 giugno scorso dell’agenzia delle Entrate ha sistematizzato alcuni chiarimenti applicativi.
In termini generali, l’esistenza di carichi affidati all’agente della Riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dal contribuente non solo riscontrando le cartelle e gli atti che gli sono stati notificati, ma anche consultando la situazione debitoria, ossia l’elenco delle cartelle e degli atti relativi al proprio codice fiscale direttamente disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate oppure richiedibile tramite i canali del medesimo sito ovvero agli sportelli dell’agente della riscossione.
In particolare, si ricordi che il limite di 100mila euro va inteso come un limite assoluto, quindi se sono presenti carichi di ruolo pari a 150mila euro e il contribuente dispone di 170mila euro di crediti compensabili, non si possono compensare nemmeno i 20mila euro.
Ai fini del raggiungimento della soglia di 100mila euro, rilevano:
• gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali (es. imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette) e i relativi accessori (sanzioni e interessi, esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione). In sostanza, deve farsi riferimento all’importo originariamente trasmesso all’agente della riscossione;
• quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’agenzia delle Entrate in base a norme vigenti;
• le somme oggetto degli atti di recupero, ai sensi dell’art. 1, comma 421-423, legge 311/2004 (ovverosia per gli atti di recupero emessi prima del 30 aprile 2024) e dell’art. 38-bis Dpr 600/1973 (ovverosia per gli atti emessi dal 30 aprile 2024).
Non rileva quale tipo di ruolo compone il debito potendo essere sia ruoli ordinari che straordinari od anche frazionato/provvisorio.
Tali importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia, qualora ricorrano congiuntamente tre condizioni.
In primo luogo, deve essere scaduto il termine di pagamento del debito. Per le somme iscritte a ruolo deve essere scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (nei 60 giorni è sarebbe possibile la compensazione, cfr. circolare 4/2011), mentre per gli accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell’art. 29 D.L. 78/2010 deve farsi ordinariamente riferimento al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi avvisi di accertamenti. In caso di tempestiva proposizione del ricorso, contribuisce al raggiungimento della soglia anche il carico affidato ai sensi dell’art. 29 D.L. 78/2010 in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 15 Dpr 602/1973, sempreché non sia stata concessa la sospensione giudiziale (ex art. 47 D.Lgs. 546/1992) ovvero amministrativa (ex art. 39 Dpr 602/1973).
In secondo luogo, come già anticipato sopra, non devono essere in atto provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere sia giudiziale che amministrativo.
Infine, come terza condizione, non ci si deve trovare in presenza di piani di rateazione ai sensi dell’art. 19 Dpr 602/1973.
I crediti per i quali opera l’esclusione
La citata circolare 16/2024 ha poi fornito alcune indicazioni applicative anche con riferimento ai crediti per cui è inibita la compensazione. Si tratta:
• dei crediti relativi alle imposte dirette;
• del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013);
• del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma 98-108, legge 208/2015);
• del c.d. credito d’imposta Industria 4.0, ovverosia quello a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, comma 1051 ss., legge 178/2020);
• dei crediti relativi a bonus edilizi, per cui, si segnala incidentalmente che lo stesso art. 4 D.L. 39/2024 ha comunque previsto un’autonoma ipotesi di sospensione della compensazione, al ricorrere di particolari condizioni.
Si comprende che il divieto comprende sia per i debiti erariali sia per quelli di natura agevolativa.
Invece, come indicato dalla norma che fa riferimento alle lettere e), f), g) del comma 2 dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, i contribuenti che maturano crediti nei confronti di Inps e Inail potranno utilizzare in compensazione gli stessi, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100mila euro.
Il ripristino della compensazione
L’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un importo inferiore a 100mila euro per effetto:
• della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
• della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti per il quale non sia intervenuta la decadenza per inadempienza;
• del pagamento delle somme dovute.
Con riferimento a quest’ultimo caso, le preclusioni cessano di avere effetto qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell’ammontare di 100mila euro.
Il coordinamento con il divieto di cui all’art. 31 D.L. 78/2010
Quanto appena descritto si inserisce in un contesto normativo che già contemplava altri divieti di compensazione, tra cui in particolare quello previsto dall’art. 31 D.L. 78/2010, il quale disciplina il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.
L’inibizione alle compensazioni introdotta dalla novella normativa si differenzia dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31, comma 1, del D.L. 78 del 2010, prima di tutto, perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.
Conseguentemente, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100mila euro, in base alla novella normativa, inibisce la compensazione “orizzontale” di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti indicati alle lettere e), f), e g) del comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.