Rif.: art. 1, co. 95, L. n. 213/2023 – Agenzia delle Entrate circolare 16/E del 28.06.2024
In sintesi
A partire dal 1° luglio 2024, tutti i pagamenti delle imposte e dei contributi effettuati tramite l’istituto della compensazione, devono essere eseguiti, con modello F24, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate.
La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, co. 95, L. n. 213/2023), introduce in pratica un obbligo generalizzato che scatta per tutte le compensazioni relative a F24 con saldo sia pari a zero che positivo.
Tale modalità viene, inoltre, estesa alle compensazioni aventi ad oggetto l’utilizzo di crediti Inps e Inail.
Viene così soppressa la possibilità di presentare, dal 1° luglio 2024, gli F24 con saldo positivo tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate (es. banche).
Tra le altre novità di rilievo si segnala anche l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.
Sulle modifiche apportate in tema di compensazione dalla legge di Bilancio 2024, è intervenuta l’agenzia delle Entrate che con la circolare 16/E del 28 giugno scorso ha fornito diversi chiarimenti in merito.
NB: sia il testo di legge che la circolare AdE parlano di modello F24. A parere dello scrivente è possibile ritenere che la novità si riferisca anche alle compensazioni tramite modello F24EP
Compensazioni verticali e compensazioni orizzontali
Una prima forma di compensazione è la cd. “compensazione verticale” che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio quella “Iva con Iva”), e ciò a prescindere dal fatto che detta compensazione venga o meno esposta anche nella delega di pagamento.
Essa si differenzia dalla cd. “compensazione orizzontale” che interviene invece tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24. In particolare, la compensazione orizzontale è prevista nell’ art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 che disciplina, testualmente, i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
Attualmente il limite annuo degli importi compensabili nel modello F24 è fissato a 2 milioni di euro.
Modalità di invio F24: le regole fino al 30 giugno 2024
Con l’art. 17 17 D.Lgs. n. 241/1997 il legislatore ha concentrato in un unico momento gli obblighi di versamento e nel modello F24 è stato individuato lo strumento attraverso cui effettuare il cd. versamento unitario. Tale modello deve essere presentato in ogni caso da chi effettua la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.
Dal punto di vista operativo, l’art. 11 D.L. n. 66/2014 specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24
comprendenti crediti da compensare. In base alle disposizioni previgenti all’applicazione della novità in commento, le deleghe di pagamento F24, contenenti crediti da compensare con i debiti, sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero)
b) anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).
Cosa cambia dal 1° luglio 2024
A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.
Per effetto delle modifiche apportate, viene meno la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche, Poste Italiane) nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.
Come risulta anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/E del 28 giugno 2024, tale intervento risponde ad una duplice finalità.
Da un lato, si riduce l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (i cui servizi di trasmissione dei modelli di pagamento F24 sono soggetti a specifica remunerazione).
Dall’altro, l’utilizzo dei soli canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia agevola le procedure di controllo sulle compensazioni.
Tale obbligo sussiste, a decorrere dalla medesima data, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’art. 1, co. 94, lett. a), della Legge di Bilancio 2024, ossia dei crediti maturati:
– a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps);
– a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
I chiarimenti delle Entrate
Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti sulle modifiche intervenute in materia di compensazioni per effetto della legge di Bilancio 2024.
In particolare, con riferimento all’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici, è stato precisato che:
• in linea con la ratio normativa sottesa alla novità in commento, l’obbligo deve ritenersi esteso anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo, nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24 (ad esempio “acconti Ires con saldi Ires a credito”);
• in caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, non rilevando:
– l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
– l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.
Le novità sulle compensazioni in F24 da applicare dal 1° luglio 2024
Compensazioni in F24 (saldo sia a zero che positivo) | Presentazione F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: – F24 online; – F24 web; – F24 intermediari. Non ammesso l’home banking e il modello F24 cartaceo. |
Crediti interessati | – crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP; – crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; – crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail. |