Decreto correttivo – adempimenti tributari

Rif.: artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 108/2024 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 5 agosto 2024, n. 182)

In sintesi

Dal 6 agosto 2024, sono entrate in vigore le modifiche contenute nel D.Lgs. n. 108/2024 (cd. “decreto correttivo”), che introduce le seguenti principali novità:

a) con effetto immeditato:

– estensione a 60 giorni (in luogo di 30 giorni) del termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni deli redditi e dell’Iva

– modifiche al termine dei versamenti minimi (€ 100) delle liquidazioni periodiche Iva

– differimento dei termini di presentazione del mod. Redditi/Irap

b) con effetto differito al 2025:

– i mod. CU con soli redditi professionali andranno trasmessi entro il 31/03 dell’anno successivo

– potranno accedere alla dichiarazione precompilata (previa delega del contribuente) anche gli intermediari autorizzati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Di seguito l’analisi di alcune delle principali novità di particolare interesse per i Comuni:

VERSAMENTO DEL DEBITO IVA “MINIMO” (ovvero inferiore al limite di € 100)  – art. 2, co. 2 e 3, D.Lgs. 108/2024

  1. Contribuenti mensili – il versamento dell’Iva a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre anche se inferiore al limite di €. 100 va effettuato entro il 16/01 dell’anno successivo (rif. art. 2, co. 2, D.Lgs. 108/2024).

Di conseguenza, i versamenti fino a € 100 dei contribuenti mensili relativi:

▪ ai mesi da gennaio a novembre: vanno comunque effettuati entro il 16/12 dello stesso anno;

▪ al mese di dicembre: va effettuato entro il 16/01 dell’anno successivo.

  • Contribuenti trimestrali – il versamento del debito Iva non superiore al limite di €. 100 risultante dalle liquidazioni periodiche dei primi 3 trimestri va effettuato entro il 16/11 dello stesso anno, e non più entro il 16/12 (rif. art. 2, co. 3, D.Lgs. 108/2024).

TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI AVVISI BONARI – art. 3 D.Lgs. 108/2024

Gli artt. 2 e 3, D.lgs. n. 462/1997 prevedono il termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute che rivengono dalle comunicazioni delle irregolarità (cd. “avviso bonari”) derivanti da:

▪ controlli automatizzati delle dichiarazioni (artt. 36-bis, Dpr 600/73 ed art. 54-bis, Dpr 633/72)

▪controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, Dpr 600/73) al fine di poter fruire della riduzione delle relative sanzioni (a 1/3 per i controlli automatizzati; a 2/3 in caso di controllo formale).

Ora il decreto correttivo amplia a 60 giorni (in luogo dei precedenti 30 giorni) il termine per procedere al versamento a decorrere dalle comunicazioni “elaborate” dal 1/01/2025.

Nel caso in cui la comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato giunga all’intermediario (in quanto nella relativa dichiarazione ha espressamente accettato detto incarico conferito dal contribuente), il termine è ampliato a 90 giorni (in luogo di 60 giorni).

Viene, coerentemente, esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità anche il termine entro il quale il contribuente (o il sostituto d’imposta) può fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate (anche tramite canale Civis) a seguito:

▪ dei controlli automatizzati (art. 36-bis, co. 3, Dpr 600/73 ed art. 54-bis, Dpr 633/72)

▪ dei controlli formali (art. 36-ter, co. 4, Dpr n. 600/73).

Anche nel caso di scelta per il versamento in forma rateale (massimo di 20 rate trimestrali, ex art. 3-bis, Dlgs. 462/1997) viene esteso da 30 a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità, il termine entro il quale effettuare il versamento della 1^ rata. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2024  – art. 2, co. 6, lett. a), n. 1) D.Lgs. 108/2024

Il cd. “decreto adempimenti” (art. 11, co. 1, D.lgs. n. 1/2024), modificando l’art. 2, Dpr 322/98, aveva modificato i termini a regime i termini per la presentazione delle dichiarazioni. In particolare, aveva fissato:

– al 30/09: il termine di presentazione del mod. Redditi PF, mod. Redditi SP e del relativo mod. IRAP

– all’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: il termine per la presentazione del mod. Redditi SC, del mod. Redditi ENC e del relativo mod. IRAP.

Per il solo 2024 (periodo d’imposta in corso al 31/12/2023) il D.Lgs. n. 13/2024 (con disposizione coordinata con l’introduzione del Concordato preventivo biennale) aveva posticipato detti termini al 15/10/2024.

Ora, l’art. 2 co. 6 del D.Lgs. n. 108/2024 (cd. “decreto correttivo”), modificando il citato co. 1 dell’art. 11, dispone a regime i seguenti termini:

soggetti Irpef: scade al 31/10 il termine per la presentazione dei modd. Redditi PF/SP e del relativo mod. IRAP

soggetti Ires:scade nell’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine per la presentazione dei modelli Redditi SC/ENC e del relativo modello IRAP.

Viene, coerentemente, abrogato il differimento temporaneo previsto dall’art. 38 del D.lgs. 13/2024.

MOD. REDDITI e IRAP 2024 – Termini per l’invio telematico del modello
Soggetti IRPEF: persone fisiche e società di personeSoggetti IRES: società di capitali, enti non commerciali e Comuni (per modello IRAP)
entro il 31/10/2024 con periodo d’imposta “solare”: entro il 31/10/2024 con periodo d’imposta “non solare”: entro il  10°  mese  successivo  a  quello  di chiusura del periodo d’imposta

NB Alla luce delle novità introdotte dal cd “decreto correttivo”, il termine di presentazione del modello IRAP2024 per i Comuni è differito al 31 ottobre 2024, rispetto alla precedente scadenza del 15 ottobre prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 1/2024 (cd. “decreto adempimenti” – vedi circolare n. 2-2024 disponibile nella sezione archivio del sito internet www.nazzaropaolo.it).

TERMINE INVIO CU LAVORO AUTONOMO – art. 2, co. 5, D.Lgs. 108/2024

Con modifica del co. 6-quinquies dell’art. 4, Dpr 322/98 viene disposto che a decorrere dal 2025 (mod. CU 2025 per i redditi corrisposti nel 2024) il termine per l’invio telematico delle CU contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte/professione abituale è fissato al 31/03 dell’anno successivo a quello della corresponsione.

Termini non modificati: rimangono confermati i termini per l’invio dei mod. CU contenenti:

▪ anche/solo redditi di lavoro dipendente/assimilati o altri redditi che è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi precompilata: al 16/03

▪ esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata: al 31/10.

NB Si ricorda inoltre, che a decorrere dall’annualità 2024, l’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024 (cd. “decreto adempimenti”) ha previsto che i sostituti d’imposta siano esonerati dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica per i compensi corrisposti ai soggetti che adottano il regime forfettario (ex L. n. 190/2014) o il regime dei minimi (ex art. 27 D.L. n. 98/2011). Per maggiori dettagli vedi circolare n. 2-2024 disponibile nella sezione archivio del sito internet www.nazzaropaolo.it

 OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA 
MOD. CU SINTETICOINVIO DEL MOD. CU ORDINARIO ALL’AGENZIA delle ENTRATEINVIO MOD. 770
Rilascio al contribuenteRedditi dichiarabili con la “precompilata” (dipendenti/assimilati; redditi occasionali; ecc)Redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte/professioneAltri redditi non dichiarabili con la “precompilata”
entro il 16/03entro il 16/03entro il 31/03entro il 31/10entro il 31/10

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