Documenti di prassi del mese di ottobre

IVA – Regime di split payment e nota di credito a fronte di un corrispettivo non pagato

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 ottobre 2024, n. 210

Un’operazione assoggettata a split payment (art. 17-ter, Dpr 633/1972) può essere rettificata in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, c. 2 e 3, Dpr 633/1972, in caso di mancato pagamento del corrispettivo.

Secondo l’agenzia delle Entrate, le disposizioni dei menzionati commi devono essere coordinate con quelle relative alla scissione dei pagamenti. Questo meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o dal prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o dal committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circolare n. 1/E/2015).

Inoltre, l’art. 3, Dm 23 gennaio 2015 prevede che l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o il committente effettua il pagamento del corrispettivo pattuito. Solo facoltativamente il cessionario/committente può anticipare l’esigibilità del tributo al momento della ricezione della fattura o alla registrazione di essa. Per cui l’esigibilità dell’imposta non sorge in assenza del pagamento del corrispettivo, ancorché sia stata emessa la fattura (in deroga al principio di cartolarità del tributo di cui all’art. 21, co. 7, Dpr 633/1972; cfr. Risposte Interpello 436/2019 e 482/2023).

In assenza del pagamento il cedente/prestatore può emettere una nota di credito, ancorché sia decorso 1 anno dall’emissione della fattura originaria, a condizione che l’acquirente/committente non abbia optato per l’esigibilità dell’imposta anticipata. La nota di variazione va emessa seguendo quanto riportato nella circolare 13 aprile 2015, n. 15/E: trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del cedente/prestatore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, Dpr 633/1972.

Anche il cessionario/committente, non avendo optato per l’anticipazione dell’esigibilità dell’imposta, deve limitarsi a stornare contabilmente l’operazione.

Qualora, invece, si sia optato per l’esigibilità dell’imposta, tornerebbero applicabili i limiti temporali disposti dal co. 3 dell’art. 26 del decreto IVA (un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile).

IVA – Manutenzione portuale: applicazione del regime di non imponibilità

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 ottobre 2024, n. 205

L’analisi dell’agenzia delle Entrate è volta a stabilire l’applicabilità del regime di non imponibilità, ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 6, DPR 633/1972, agli interventi di manutenzione portuale.

Nella Risposta viene precisato che detto regime può essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale e che dette prestazioni devono essere immediatamente riferibili alla manutenzione portuale.

Ciò in quanto la norma prevede il regime di non imponibilità per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari).

La norma citata è stata oggetto di interpretazione ad opera:

– dell’art. 3, co. 13, Dl 27 aprile 1990, n. 90, con cui si è precisato che nell’agevolazione sono da comprendere anche i lavori relativi a rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente;

– dell’art. 1, co. 992, legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

La circolare 21 aprile 2008, n. 41/E ha riconosciuto il regime di non imponibilità anche alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze, a condizione che siano previste nel piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti e che siano qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente.

Pertanto, ai fini dell’applicazione del cennato regime Iva, viene richiesto che:

1) le prestazioni siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.);

2) le stesse prestazioni rientrino tra quelle svolte ordinariamente nel predetto luogo e, nello specifico, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti ovvero all’attività di movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso;

3) i servizi in esame debbano presentarsi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento, ecc. (risoluzione 31 marzo 2008, n. 118/E). Con l’effetto che sono escluse dall’ambito applicativo del menzionato art. 9 le mere forniture di beni e servizi (risoluzione 23 luglio 2002, n. 247/E), le quali non danno luogo agli interventi di carattere strutturale cui fa riferimento la norma.

Inoltre, come precisato dalla citata risoluzione n. 118/E/2008, il regime in esame riguarda le prestazioni immediatamente riferibili alla manutenzione portuale, per cui può essere applicato alle predette prestazioni solo quando le stesse siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. In sostanza, tali prestazioni possono essere rese dall’appaltatore principale a favore del committente di tali opere, dal subappaltatore all’appaltante dei lavori di manutenzione portuale e, per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell’appalto e del subappalto (ad esempio, prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).

Con la Risposta in esame viene ribadito, quindi, quanto evidenziato con la risoluzione 118/E/2008, ossia che il trattamento di non imponibilità in questione può essere applicato solo alle prestazioni rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale e che dette prestazioni devono essere immediatamente riferibili alla manutenzione portuale.

IVA – Atti di trasferimento degli impianti di distribuzione di gas: regimi Iva e registro applicabili

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 ottobre 2024, n. 207

In relazione al trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette – Iva e imposta di registro – dell’operazione di trasferimento degli impianti di distribuzione di gas naturale, viene ricordato che il trasferimento di un’azienda non rileva ai fini IVA (art. 2, co. 3, lett. b), DPR 633/1972), in quanto l’operazione non ha per oggetto il trasferimento di singoli beni, bensì di un complesso di beni e di rapporti giuridici (art. 2555 del Codice civile) suscettibile di consentire l’esercizio dell’attività economica autonoma e attuale (Corte di Giustizia Ue, sentenza 27 novembre 2003, in causa C-497/01, punti 40 e 44), a condizione che detta caratteristica fosse anche preesistente al trasferimento stesso (Risposte Interpello 455/2023 e 546/2020) e che il suddetto complesso di beni mantenga la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (Corte di Giustizia Ue, sentenza 10 novembre 2011, in causa C-444/10, punto 25).

Detto regime di esclusione dal campo di applicazione dell’Iva è applicabile all’operazione di trasferimento degli impianti di distribuzione di gas naturale.

Ai fini dell’imposta di registro, invece, si applica il tributo in misura proporzionale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 2, DPR n. 131/1986 e dell’art. 2, co. 1, della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo DPR.

IVA – Split payment: elenchi 2025 dei soggetti obbligati

Rif.: Sito Mef

Il Dipartimento delle Finanze del Mef ha pubblicato gli elenchi per l’anno 2025 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment), di cui all’art. 17-ter, DPR 633/1972. L’elenco, aggiornato al 17 ottobre 2024, riguarda i soggetti di cui al co. 1-bis dell’art. 17-ter citato. I soggetti interessati potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. Si tratta degli elenchi di:

– società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri;

– enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;

– enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;

– enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;

– enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni pubbliche;

– società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Nell’ambito della scissione dei pagamenti rientrano anche le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1, co. 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cfr. art. 17-ter, co. 1, Dpr 633/1972) e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it ).

IVA – Somme corrisposte dal GSE ad una comunità energetica: regime applicabile

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 ottobre 2024, n. 201

Con la precedente Risposta Interpello n. 37/2022 l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che le somme corrisposte dal GSE ad una comunità energetica a titolo di tariffa incentivante e di restituzione delle componenti tariffarie sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva (art. 2, co. 3, lett. a), Dpr 633/1972), in quanto «contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore».

Diversamente, nel caso della Risposta Interpello in commento, un produttore terzo non associato intende stipulare con una comunità energetica un accordo di messa a disposizione dell’energia prodotta dall’impianto, al fine di disciplinare il loro rapporto nonché le relative controprestazioni. Nel caso in esame le somme erogate, sulla base del predetto accordo, hanno natura di corrispettivo e, di conseguenza, sono rilevanti ai fini Iva.

IVA –  Rinuncia del credito verso il fallito: ammessa la nota di credito solo alla chiusura della procedura

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024, n. 203

Secondo l’agenzia delle Entrate per recuperare l’Iva non è ammesso emettere nota di credito, anticipatamente rispetto alla chiusura della procedura concorsuale, in caso di rinuncia unilaterale del credito vantato verso il soggetto fallito (art. 26, co. 2 e 3-bis, Dpr 633/1972). La motivazione va ricercata nel fatto che le fattispecie contemplate nell’art. 26, co. 2 (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili) non sono riconducili ad una rinuncia naturale del credito. L’unica situazione ammessa, per i casi di volontà sopravvenuta, riguarda gli accordi sopravvenuti (nel termine di un anno, ai sensi del co. 3 dell’art. 26), che comunque dipendono dalla volontà di entrambe le parti di far venire meno, in tutto o in parte, l’operazione o di ridurne l’ammontare imponibile. Infine, come precisato dalla circolare n. 77/2000, in riferimento alle procedure aperte prima del 26 maggio 2021, in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti, la nota di variazione può essere emessa solo alla conclusione infruttuosa della procedura concorsuale. Per le procedure aperte dal 26 maggio 2021 la nota di variazione può essere emessa alla dichiarazione di fallimento, come previsto dall’art. 18, Dl 73/2021.

Mancando nel caso in esame una specifica previsione contrattuale o un accordo sopravvenuto delle parti (entro un anno dall’operazione originaria), l’istante potrà emettere la nota di variazione per il recupero dell’Iva solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

IVA –  Contributi PNRR: sono fuori campo Iva

Rif.: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 ottobre 2024, n. 193

Ai fini Iva, le somme erogate in attuazione del PNRR non scontano l’imposta, data l’assenza di un rapporto sinallagmatico. L’agenzia delle Entrate richiama la circolare 21 novembre 2013, n. 34/E (concernente il trattamento Iva dei contributi erogati da pubbliche Amministrazioni) per ribadire che i contributi erogati in attuazione del PNRR non rappresentano un corrispettivo: gli stessi sono, infatti, concessi esclusivamente ai fini della realizzazione di opere di interesse generale. Pertanto, l’istante funge solo da tramite tra l’ente erogante (Ministero) e i soggetti deputati alla fornitura del materiale.

Ne deriva che la fattispecie in esame va ricondotta a mere movimentazioni di denaro, escluse dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), Dpr 633/1972.

Previdenza – Ravvedimento operoso anche per i contributi Inps

Rif.: Circolare Inps 4 ottobre 2024, n. 90

Le modifiche apportate al regime sanzionatorio, in vigore dal 1° settembre 2024, ad opera dell’art. 30, co. 1, Dl 2 marzo 2024, n. 19 impattano anche sulle omissioni contributive, oltre che sulle evasioni contributive di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I chiarimenti resi dall’Inps riguardano anche i casi di regolarizzazione della violazione a seguito di accertamenti degli enti impositori, come pure i casi di omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.

L’aspetto di maggior interesse attiene al ravvedimento operoso di cui può fruire il soggetto che versa i contributi dovuti in maniera spontanea (prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori) entro 120 giorni dalla scadenza. L’Inps chiarisce il significato della locuzione utilizzata dal legislatore allorché parla di versamento «in unica soluzione»: essa dev’essere interpretata nel senso che possono essere eseguiti più versamenti (anche in date diverse) nell’arco temporale intercorrente dalla scadenza al momento del pagamento, purché la somma di quanto versato avvenga nei 120 giorni previsti e corrisponda a quanto interamente dovuto. Non è ammesso all’agevolazione, invece, il versamento rateale, in quanto non previsto dal legislatore.

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