Acconto IVA 2024 – versamento entro il 27 dicembre

Rif.: Art. 6, co. 2 e 3-bis, L. n. 405/1990 e ss. mm. ii.

Come ogni anno, entro il 27 dicembre 2024, gli enti locali sono tenuti al versamento dell’acconto IVA (relativo alle attività commerciali, quindi non riguarda i versamenti effettuati con il codice 620E relativi all’IVA split payment istituzionale).

L’acconto IVA rappresenta l’anticipo del versamento da eseguire rispetto all’ultima liquidazione periodica dell’anno (per i contribuenti mensili) o alla dichiarazione annuale (per i contribuenti trimestrali).  

In generale, sono obbligati al versamento i soggetti che, applicando uno dei tre metodi previsti di determinazione dell’acconto (spiegati di seguito), risultino debitori di un importo superiore a € 103,29.

Quanto alle modalità di calcolo dell’acconto, sono ammessi 3 diversi metodi per la quantificazione dell’acconto, ed è concessa al contribuente la facoltà di determinare la somma utilizzando il metodo di calcolo più favorevole. Ne deriva che se, per effetto dell’applicazione di uno qualunque dei tre metodi di calcolo, non emerge alcun debito di IVA (oppure un importo a debito inferiore a € 103,29), l’acconto Iva può non essere versato.

I contribuenti trimestrali non devono applicare sull’importo dell’acconto la maggiorazione dell’1%.

Anche per l’anno 2024 sono confermate le solite modalità di calcolo e di versamento, ovvero:

Metodo storico88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o all’ultimo trimestre dell’anno precedente (si prende a riferimento il «dato storico» relativo all’anno 2023)
Metodo previsionale88% del debito «presunto» che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (il criterio di riferimento è dato da una «previsione» sulle prospettive di realizzo in base alle operazioni poste in essere fino al 31.12.2024)
Metodo analiticoLiquidazione IVA «anticipata e straordinaria» al 20 dicembre 2024 (anno in corso), considerando le operazioni attive effettuate e quelle passive registrate a tale data. Con l’applicazione di questo metodo, il calcolo dell’acconto dovrà essere pari al 100% dell’imposta base Iva risultante dalla liquidazione «anticipata e straordinaria» derivante dalle operazioni effettivamente poste in essere fino al 20.12.2024.

Solitamente il metodo storico, è il più utilizzato in quanto fornisce un dato certo, poichè l’importo dovuto viene determinato sulla base dei dati indicati nel modello LI.PE. del 4° trimestre 2023 e nella dichiarazione IVA2024 (periodo d’imposta 2023), riducendo il risultato ottenuto con l’applicazione del coefficiente dell’88%.

PERIODICITA’ LIQUIDAZIONEBASE DI RIFERIMENTO METODO STORICOMETODO DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA 2024
    Mensile  Debito della liquidazione IVA del mese di dicembre 2023Utilizzando il modello LI.PE. del mese di dicembre 2023 la base di calcolo per l’acconto IVA 2024 sarà pari all’88% della seguente somma: VP6 (se l’importo è a debito) – VP8 (credito periodio precedente, se presente) – VP9 (credito anno precedente, se utilizzato a dicembre)
      Trimestrale    Debito della dichiarazione IVA relativa al 2023 (saldo + acconto)Utilizzando i dati del quadro VL del modello IVA2024 ed i dati del rigo VP del modello LI.PE. del 4° trimestre 2023 la base di calcolo per l’acconto IVA 2024 sarà pari all’88% del risultato della seguente somma:   mod. Li. Pe. Del 4° trim. 2024             Modello IVA2024                                                  V P13     +     VL38  – VL36 (se dichiarazione IVA a debito)                                       VP13       –         VL39  (se dichiarazione IVA a credito)  

In generale riassumendo, l’acconto IVA:

  • non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a euro 103,29,
  • non può essere rateizzato e deve essere versato in un’unica soluzione, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi (per i contribuenti trimestrali).

Il versamento dovrà essere fatto mediante invio dell’F24EP telematicamente ed utilizzando il codice tributo:

  • 613E per i contribuenti mensili
  • 618E per i contribuenti trimestrali (a differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%).

L’omesso, il carente o il tardivo versamento dell’acconto è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del Dlgs. 471/97 pari al 25% dell’importo non versato. E’ comunque possibile regolarizzare l’omesso/carente versamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, usufruendo così della riduzione della sanzione.

L’importo versato a titolo di acconto IVA 2024 dovrà essere scomputato dal debito dell’ultima liquidazione Iva dell’anno 2024 e più precisamente:

  • verrà detratto all’Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili) da versare entro il 16 gennaio 2025;
  • in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) ovvero dall’importo da versare entro il 16 marzo 2025.

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