Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: entro il 2 dicembre si versa il 3° trimestre

Rif.: art. 6 DM 17.06.2014 e s.m.i.

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi  verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale  imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

Le fatture in oggetto sono quelle emesse senza applicazione dell’IVA (es. esenti art. 10) di importo superiore ad euro 77,47.

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il  campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

La prossima scadenza è il 2 dicembre 2024 (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) ed è relativa al versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2024.

Nel caso l’imposta relativa ai trimestri precedenti non sia stata ancora versata, si ricorda che il D.Lgs. n. 73/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato. In particolare a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi 2 trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Per quanto riguarda la quantificazione dell’importo, si ricorda che sarà possibile consultare sul portale Fatture e Corrispettivi, l’importo definito dall’Agenzia delle entrate. Infatti con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 4.2.2021 Prot. N. 34958 è previsto che le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate predispone 2 distinti elenchi:

  • il 1°, denominato “Elenco A”, non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • il 2°, denominato “Elenco B”, modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dall’1.1.2021, che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.
Periodo emissione fattureComunicazione dei dati disponibili da parte dall’AdE entro il:Eventuale variazione da parte dell’Ente dei dati comunicati dall’AdE entro il:Comunicazione definitiva dall’AdE dell’importo dovuto entro il:Termine per il versamento dell’imposta dovuta entro il :  Codice tributo modello F24EP
1° trimestre15 aprile30 aprile15 maggio31 maggio2521
2° trimestre15 luglio10 settembre20 settembre30 settembre2522
3° trimestre15 ottobre10 ottobre15 novembre30 novembre2523
4° trimestre15 gennaio31 gennaio15 febbraio28 febbraio2524

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