Ravvedimento operoso: le novità in vigore dal 1° settembre 2024

Rif.: Art. 3, D.Lgs. n. 87/2024; Art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Sintesi: Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso dal D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, è possibile beneficiare di sanzioni ridotte sul ravvedimento nel caso di versamenti di imposte effettuati in ritardo.

Premessa: Il ricorso al ravvedimento operoso, disciplinato dall’ art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, permette, a fronte del pagamento spontaneo di quanto dovuto e degli interessi legali, di beneficiare della riduzione delle sanzioni rispetto a quelle che sarebbero dall’Agenzia delle entrate in caso di avviso di liquidazione dele somme.

Tale riduzione è modulata in maniera diversa a seconda della tempistica entro cui viene spontaneamente regolarizzata la violazione/omissione commessa (sono inoltre dovuti gli interessi legali).

Per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento operoso dal D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, attuativo della riforma fiscale in materia di sanzioni, dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si assiste a una generale ridefinizione verso il basso delle sanzioni con una conseguente ripercussione sull’eventuale ravvedimento. Restano escluse dal beneficio le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

Il Dlgs n. 87/2024 ha modificato la disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell’art. 13 del Dlgs 472/97. Di conseguenza:

per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti con scadenza successiva al 31 agosto 2024, la sanzione base (da ridurre in sede di ravvedimento, in funzione della tempistica di regolarizzazione) per i ritardi contenuti nei 90 giorni non è più del 15% ma del 12,5% dell’ammontare dell’imposta dovuta;

per i versamenti effettuati dopo i 90 giorni la sanzione base passa dal 30% al 25% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

La modifica normativa sopra descritta si ripercuote anche sul c.d. ravvedimento sprint, ovvero il ravvedimento mediante il quale il contribuente può sanare le violazioni da ritardato versamento entro un termine massimo di 14 giorni pagando sanzioni molto ridotte. Infatti, in base alla portata normativa, se il tardivo versamento è effettuato entro 14 giorni, la sanzione base è ridotta a 1/15 per giorno di ritardo.

Nella seguente tabella vengono riportate le sanzioni che il contribuente deve versare nel caso in cui le violazioni sono sanate entro il termine di 30 gg dalla scadenza.

Entità del ritardoViolazioni commesse entro il  31 agosto 2024Violazioni commesse dal 1° settembre 2024
entro i primi 14 giorni1/15 della sanzione del 15% = sanzione pari al 0,1% per ogni giorno di ritardo1/15  della sanzione del 12,5% = sanzione pari al 0,0833% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno1/10  della sanzione del 15% = sanzione pari al 1,5%1/10  della sanzione del 12,5% = sanzione pari al 1,25%

Nella seguente tabella vengono riportate le sanzioni che il contribuente deve versare nel caso in cui le violazioni sono sanate oltre il termine di 30 gg dalla scadenza.

Entità del ritardoViolazioni commesse entro il  31 agosto 2024Violazioni commesse dal 1° settembre 2024
dal 30° al 90° giorno1/9  = sanzione pari al 1,67%1/9 = sanzione pari a 1,3889%  
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’errore1/8 = sanzione pari al 3,75%1/8 = sanzione pari a 3,1250%
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’errore1/7 = sanzione pari al 4,29%  1/7 = sanzione pari al 3,5714%  
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’errore    1/6 = sanzione pari al 5%      1/7 = sanzione pari al 3,5714%  

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