Rif.: risposta ad interpello n. 904-785/2024 dell’agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia
Fuori campo IVA i contributi erogati in sede di co-progettazione. A chiarirlo è la risposta ad interpello n. 904-785/2024 dell’agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia, che si sofferma sul trattamento fiscale ai fini IVA delle somme corrisposte nell’ambito di un progetto di amministrazione condivisa e, più nello specifico, di coprogettazione. Uno strumento introdotto con la Riforma del Terzo settore (art. 55, comma 3, del Dlgs 117/2017) che fonda le proprie radici nel principio di sussidiarietà e che garantisce all’ente del Terzo settore (Ets) di collaborare con la Pa nell’ottica di realizzare specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati al soddisfacimento dei bisogni dell’intera collettività.
Nel dettaglio, proprio nell’ambito dell’amministrazione condivisa, l’istante (un ente pubblico) chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento ai fini IVA dei contributi da corrispondere in favore di un’Associazione temporanea di imprese (ATI), selezionata per la gestione di centri sociali e punti di incontro a seguito di un percorso di coprogettazione. In particolare, l’istante ritiene le somme erogate abbiano natura di corrispettivo, e dunque rilevanti ai fini IVA, a causa della presenza nella convenzione stipulata di clausole tipiche dei contratti di natura sinallagmatica, come la risoluzione per inadempimento, penali e obblighi specifici di risultato.
L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, respinge tale interpretazione richiamando a sostegno della propria tesi precedenti orientamenti di prassi (circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, risposta n. 375/2021) secondo cui gli importi erogati dalla Pa, in forza di un avviso pubblicato con le modalità previste dell’articolo 12 della legge 241/1990, non assumono natura di corrispettivo.
Nello specifico, sono gli stessi atti dell’ente pubblico a connaturare come contributo la natura della somma di denaro percepita dall’ATI. Come evidenziato dall’agenzia delle Entrate, la PA utilizza la disciplina prevista dall’articolo 12 per farsi promotrice di un’attività di interesse generale, attraverso l’adozione di un apposito avviso pubblico che ne determina i requisiti. Con la conseguenza che le somme erogate non possono essere inquadrate come corrispettivi a fronte di prestazioni rese, in quanto destinate a finanziare attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della PA erogante. A nulla rileva il fatto che nelle convenzioni stipulate dalla PA a fronte di co-progettazione con l’ente del Terzo settore siano presenti clausole civilistiche quali, ad esempio, la trattenuta di somme pubbliche a titolo di risarcimento del danno o il richiamo alla disciplina della risoluzione contrattuale che, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, non sono sufficienti a trasformare un contributo in un corrispettivo. Queste, infatti, costituiscono strumenti utili a regolare il rapporto tra le parti e garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, senza alterare la finalità generale della coprogettazione, che resta quella di finanziare attività di interesse collettivo. Pertanto, trattandosi di mere movimentazioni, ai fini IVA, i contributi corrisposti in ambito di co-progettazione non rileveranno ai fini dell’imposta in base a quanto previsto dall’art. 2, co. 3, lett. a) del DPR n. 633/1972.
Un orientamento che si pone in linea con quanto già rilevato per le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, e che ha una portata decisiva non solo per gli enti del Terzo settore, ma anche per le amministrazioni locali che devono strutturare gli avvisi e le convenzioni rispettando le peculiarità giuridiche e fiscali della co-progettazione.