Rif.: sentenza Corte UE del 28 novembre 2024 Causa C 622/23
I giudici UE con la pronuncia in esame hanno chiarito che l’importo dovuto in seguito alla risoluzione di un contratto per una prestazione di servizi è soggetto a IVA. Questo importo riflette quello previsto per l’esecuzione completa della prestazione e non costituisce un’indennità forfettaria per risarcire un danno subito.
I fatti: Due società austriache sono coinvolte in una controversia riguardante l’assoggettamento a IVA dell’importo dovuto a seguito della risoluzione di un progetto immobiliare. La società committente ha interrotto il progetto, e l’impresa costruttrice ha richiesto il pagamento dell’importo concordato, inclusa l’IVA.
Le valutazioni della Corte UE: La Corte UE ha stabilito che una prestazione di servizi è considerata “a titolo oneroso” quando esiste un rapporto giuridico tra prestatore e destinatario, con uno scambio di prestazioni reciproche. Anche se il servizio non viene completato a causa della risoluzione del contratto da parte del beneficiario, l’importo dovuto deve essere considerato come corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta a IVA.
Conclusioni della Corte UE: L’importo contrattualmente dovuto a seguito della risoluzione di un contratto di servizi, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, e quindi soggetto a IVA.