Rif.: Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025) e D.Lgs. n. 192/2024
Dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’approvazione della nuova legge di Bilancio, sono entrate in vigore le novità in tema di tassabilità dei rimborsi delle spese di alloggio, vitto e viaggio di dipendenti e professionisti.
Per i redditi di lavoro dipendente si evidenziano le seguenti novità:
- Rimborsi spese detassati per i dipendenti solo se tracciati: A partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi di vitto, alloggio e viaggio non concorreranno alla formazione del reddito imponibile del dipendente solo se le spese sono pagate con mezzi tracciati. In caso contrario, scatterà la tassazione in busta paga. La norma si applica sia alle trasferte fuori dal territorio comunale che a quelle all’interno di esso. Per mantenere la detassazione, il dipendente dovrà utilizzare una carta di credito fornita dal datore di lavoro o un proprio strumento di moneta elettronica, consegnando poi i documenti fiscali al datore di lavoro.
- Le trasferte all’interno del comune: Il Dlgs. n. 192/2024, modifica la tassabilità dei rimborsi per le trasferte all’interno del comune. Infatti, a partire dal gennaio 2025, la detassazione si estenderà a tutti i rimborsi per spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, eliminando la necessità che la documentazione provenga dal vettore.
Per i redditi di lavoro autonomo si evidenziano le seguenti novità:
- Rimborsi analitici non tassabili: A partire dal 1° gennaio 2025 (cfr. art. 5 D.Lgs. n. 192/2024), i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione (come viaggio, vitto e alloggio) non concorreranno più alla formazione del reddito del lavoratore autonomo, né dal lato attivo (non costituendo ricavo tassabile) né dal lato passivo (con conseguente indeducibilità del costo sostenuto e rimborsato). Le somme ricevute a rimborso delle spese sostenute dal lavoratore autonomo a proprio nome (ma per conto del committente) non saranno più soggette a ritenuta d’acconto.
- La disapplicazione delle ritenute riguarda i rimborsi analitici di spese direttamente sostenute dal lavoratore autonomo in relazione all’incarico ricevuto. Mentre da sempre, le spese sostenute per conto e in nome del committente costituiscono mere anticipazioni di somme, escluse tanto dalla base imponibile IVA quanto dalla base imponibile IRPEF. La qualificazione di una spesa come sostenuta e analiticamente addebitata ad un determinato committente spetta al lavoratore autonomo stesso. L’ente locale committente deve limitarsi a recepire le indicazioni della fattura del fornitore.
- Le nuove disposizioni non modificano il decreto IVA (Dpr. 633/72). Le spese sostenute per l’esercizio di un incarico e analiticamente addebitate al committente non costituiscono anticipazioni sostenute in nome del committente e non risultano comprovate da documenti giustificativi intestati al committente stesso. Pertanto, l’attuale regime di assoggettamento ad IVA non subirà modifiche. Le fatture che recano rimborsi di spese analiticamente addebitate saranno soggette ad IVA, ma escluderanno la ritenuta.