Rif.: art. 16-ter D.L. n. 131/2024
Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole IVA per i distacchi e comandi di personale. La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) con l’art. 16-ter ha abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva ai fini IVA dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (art. 8, co. 35, L. n. 67/1988).
Si precisa che le differenze tra distacco e comando negli enti pubblici sono minime, in particolare:
– ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, il distacco del lavoratore si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, a titolo oneroso (il distacco quindi è utilizzato principalmente dalle imprese private);
– ai sensi degli artt. 56 e 57 della L. n. 3/1957, il comando, è disposto, per un tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, ed alla spesa per il personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente e a proprio carico l’ente presso cui detto personale va a prestare servizio. Dunque, negli enti locali, il comando è sempre a titolo oneroso, mentre il distacco solitamente è a gratuito.
In sintesi, le nuove disposizioni sull’imponibilità IVA dei comandi di personale, (e del distacco se oneroso) prevedono che:
1. dal 1° gennaio 2025, il rimborso dei costi del personale derivanti da comandi sarà soggetto a IVA, anche nel caso di rimborso del puro costo sostenuto dall’ente comandante/distaccante;
2. l’IVA si applicherà, agli enti locali solo ai distacchi ed ai comandi di personale utilizzato per attività commerciali, non per attività istituzionali. In particolare l’assoggettamento ad IVA riguarda gli enti locali:
– nella loro veste di soggetti comandanti, ma solo in relazione a comandi di personale da essi utilizzato nel contesto di attività commerciali, e non invece per il rimborso degli oneri del personale addetto ad attività istituzionali;
– nella loro veste di soggetti comandatari, che utilizzano il personale comandato da altre pubbliche amministrazioni che utilizzano il personale nell’esercizio delle loro attività commerciali.
3. per quanto riguarda la somministrazione di personale effettuate dalle società di lavoro interinale, è da ritenere che i rimborsi degli oneri retributivi e contributivi riconosciuti all’agenzia di lavoro interinale sono ancora oggi esclusi da IVA, mentre il margine di intermediazione è soggetto a IVA. Di conseguenza la fattura dell’agenzia di lavoro interinale evidenzierà sia importi esclusi da Iva (oneri retributivi e contributivi da rimborsare), sia importi soggetti al tributo, come il corrispettivo della prestazione effettuata.
Sull’argomento della somministrazione di personale effettuata dalle agenzie di lavoro interinale, è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate; tuttavia, è possibile ritenere che questa tipologia non ricada nell’assoggettabilità ad IVA, in quanto l’art. 16-ter D.L. n. 131/2024 si è limitato all’abrogazione dell’art 8 co. 35 L. n. 67/1988 che riguarda appunto il distacco di personale, mentre l’esclusione IVA, nel lavoro interinale, dei rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali è prevista dall’art. 26-bis L. n.196/97, tuttora in vigore.