Rif.: Agenzia delle Entrate – Risposta Interpello n. 2 del 8 gennaio 2025
Sintesi: l’esenzione IVA prevista per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva (ex. 36-bis DL n. 75/2023) non è applicabile alla concessione in uso di un impianto sportivo ad una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) se l’accordo con il Comune prevede anche la possibilità di svolgere attività pubblicitaria all’interno dell’impianto, ovvero servizi accessori rispetto alle prestazioni sportive, configurando in tal modo una prestazione di servizi complessa.
Il caso: Con la risposta ad interpello n. 2/2025, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, l’accordo di concessione in uso di un palasport, consistente in una prestazione di servizi complessa, a favore di una ASD da parte di un Comune, che prevede la gestione della struttura insieme ad altri servizi accessori, non rientra nell’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis DL n. 75/2023, non rientrando nella categoria delle “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”.
Il chiarimento emerge a seguito del quesito posto da un’associazione sportiva dilettantistica per la pratica del basket, che, ai fini degli allenamenti e dello svolgimento delle gare, utilizza un palasport comunale: il palazzetto è concesso in uso e gestione da un Comune tramite un accordo complesso, i cui corrispettivi sono fatturati con l’aliquota Iva ordinaria del 22%. In particolare, in base all’accordo, la concessione ha durata annuale e all’ASD sono anche affidati i servizi di custodia, pulizia e piccola manutenzione del palasport, a fronte di un corrispettivo da corrispondere al Comune, calcolato alla fine di ogni mese sulla base di tariffe orarie (per allenamenti e gare), stabilite con delibera della giunta comunale. Nell’accordo è previsto, inoltre, che il Comune si impegna anche a sostenere tutte le spese per le utenze e le spese per la manutenzione straordinaria. L’accordo prevede inoltre che l’ASD è autorizzata a effettuare pubblicità commerciale all’interno del palasport.
Considerato che, il Comune consente all’ASD di ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva.
Le motivazioni della risposta dell’Agenzia delle entrate: L’AdE osserva che l’art. 36-bis del Dl 75/2023 esenta da Iva le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport (comprese le prestazioni di servizi didattici e formativi), purché siano rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica e purché provengano da organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici (art. 6, D.Lgs. n. 36/2021).
La normativa UE, con l’art. 132, par. 1, lett. m), della direttiva IVA n. 2006/112/Ce dispone per gli Stati membri l’esenzione IVA di “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.
Inoltre, la Corte di Giustizia UE, ha sempre ribadito che agli Stati membri è consentito esentare dall’IVA un numero limitato di prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica. Ai fini dell’esenzione, per la Corte di giustizia Ue, la prestazione di servizi strettamente connessa con la pratica dello sport o dell’educazione fisica deve essere fornita da “organismi senza fini di lucro”.
L’AdE ha richiamato inoltre la circolare n. 27/2008, che ha precisato che “in merito all’assenza dello scopo di lucro, si fa presente che lo stesso si ritiene soddisfatto in presenza di un’espressa previsione che, nell’atto costitutivo o nello statuto, escluda la finalità lucrativa dell’associazione. Si ritiene, peraltro, che detta previsione debba essere esplicitata anche attraverso la presenza di specifiche clausole che, sempre nell’atto costitutivo o nello statuto, prevedano: l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. […] I predetti requisiti, oltre che risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati”.
Nel caso in esame, l’accordo disciplina molteplici prestazioni, non tutte connesse alla pratica sportiva, come ad esempio l’autorizzazione nei confronti dell’ASD a effettuare pubblicità commerciale all’interno del palasport.
Pertanto l’Agenzia delle entrate, ritiene che la concessione in uso e gestione del palasport da parte del Comune all’ASD, costituisca una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all’ASD la gestione del palazzetto unitamente ad altri servizi accessori, non possa rientrare nell’esenzione IVA prevista dal richiamato articolo 36-bis DL n. 75/2023, non configurando “prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport”.
Conclusioni: L’art. 132, paragrafo 1, lettera m), Direttiva 2006/112/Ce dispone che gli Stati membri esentino dall’IVA «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica».
L’art. 36-bis del DL 73/2023, ha fornito un’interpretazione autentica del regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva precisando al co. 1: “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.
Pertanto è possibile individuare tre requisiti per l’esenzione IVA (anche in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue) che devono essere interamente soddisfatti. Tali requisiti sono:
1. deve trattarsi di prestazione di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport;
2. da parte di organismi senza scopo di lucro;
3. nei confronti di persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.
Rispetto al caso di specie, il secondo presupposto per l’esenzione IVA può considerarsi soddisfatto nel caso del Comune, perché l’ente locale concedente non persegue, per definizione, scopi lucrativi. Quindi, nella nozione di “organismi senza fini di lucro” possono ritenersi ricompresi gli enti pubblici, e, con riferimento agli enti privati, gli enti senza scopo di lucro, come definiti nella circolare 26 marzo 2008, n. 27/E e nella circolare 10 dicembre 2010, n. 56/E.
A fronte, invece, di un contratto complesso che prevede molteplici prestazioni (custodia, pulizia e piccola manutenzione della struttura immobiliare, come pure controllo periodico dei dispositivi di emergenza e sicurezza e loro sostituzioni e reintegri, nonché concessione all’associazione sportiva ad effettuare pubblicità commerciale all’interno della struttura), derivanti dall’accordo di concessione in uso e gestione di un impianto sportivo (es. Palasport), stipulato tra un Comune e un’ASD dietro pagamento di un corrispettivo, non può operare il regime di esenzione IVA: i corrispettivi devono essere fatturati con l’aliquota Iva ordinaria del 22% (in tal senso si era espressa anche la risposta interpello 292/2008). In tal senso, il co. 2 dell’art. 9 del Dlgs 36/2021, colloca sia la gestione degli impianti sportivi sia l’attività pubblicitaria tra quelle di natura strumentale rispetto allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
In definitiva, come è noto, per i comuni la messa a disposizione in regime di imponibilità IVA degli impianti sportivi, dal punto di vista fiscale, rappresenta normalmente uno strumento che consente di generare un credito IVA, dato che nella maggior parte dei casi i proventi delle tariffe concessorie (e di conseguenza l’IVA a debito) coprono solo parzialmente i costi del servizio (e della relativa IVA credito). L’eventuale passaggio della gestione degli impianti sportivi dall’ imponibilità all’esenzione IVA avrebbe conseguenze importanti sotto questo aspetto, poichè l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti (a seguito dell’abbassamento del pro-rata di detraibilità, determinato in funzione dell’ammontare delle operazioni esenti in rapporto a quelle imponibili) porterebbe alla scomparsa del vantaggio fiscale legato alla gestione degli impianti sportivi (rimettendo anche in discussione la detrazione già effettuata sulle spese in conto capitale nei cinque anni precedenti nel caso di variazione del pro-rata superiore al 10%, come previsto dal co 4 art. 19-bis2 DPR n. 633/72).
Questo impone la necessità di una attenta valutazione degli aspetti legati all’IVA nella gestione degli impianti sportivi.