Da quest’anno, le CU ordinarie possono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate secondo 2 scadenze distinte in base alla tipologia di reddito certificato (resta salva la possibilità di effettuare un unico invio entro il 17 marzo).
Le scadenze sono:
- 17 marzo per i redditi dichiarabili nel mod. 730, in particolare redditi di lavoro dipendente e prestazioni occasionali (lavoro autonomo occasionale);
- 31 marzo per i redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
Possibile inoltre la trasmissione entro il 31 ottobre per i soli redditi esenti o non dichiarabili con il 730 o Unico precompilato.
Il termine per la consegna della CU sintetica al lavoratore/percipiente rimane fissato al 17 marzo.
L’invio tardivo della CU è diventato ravvedibile in base all’art. 13 del D.Lgs 472/1997 (dopo il cambio di orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 12/2024), con la conseguente riduzione (da 1/9 fino a 1/5 in funzione della data del ravvedimento) delle 2 sanzioni base previste dall’art. 4, co. 6-quinquies DPR 322/1998, pari a:
- euro 33,33 per la trasmissione entro 60 gg dalla scadenza;
- euro 100,00 per la trasmissione oltre i 60 gg dalla scadenza.
Una delle principali novità di quest’anno, riguarda i redditi di lavoro autonomo, ed è l’esonero dall’obbligo di indicare nella CU (predisposizione e trasmissione) per i sostituti che corrispondono redditi ai contribuenti forfettari (art. 1 L. n. 190/2014) e a quelli che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, ex art. 27 DL 98/2011.
Lo schema di CU2025 dei redditi di lavoro dipendente/assimilato richiede di classificare nella specifica sezione (particolari tipologie reddituali) e con lo specifico codice non solo tutte le diverse tipologie di reddito assimilato elencate all’articolo 50, nel comma 1, del Tuir (in precedenza riportate nel punto 8 dei dati del percipiente), ma anche quello di lavoro dipendente (escluso quello di pensione), informazioni indicate anche nella generica annotazione AI.
Altra novità riguarda la compilazione della sezione del bonus Natale. La sezione è riservata ai sostituti che, in occasione della tredicesima mensilità, hanno erogato l’indennità di massimo 100 euro, ovvero non l’hanno corrisposta anche se spettante, o l’hanno recuperata in sede di conguaglio di fine anno.
Si dovrà inoltre prestare attenzione alla corretta esposizione dei dati dei familiari a carico nel relativo prospetto, utili ai fini dell’effettivo riconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali connesse, come ad es. la detrazione prevista dall’art. 12 del TUIR, la soglia maggiorata di esenzione dei fringe benefit (esposti nei punti 475 e 581), gli eventuali sconti sulle addizionali previsti dalla normativa regionale e/o comunale e lo stesso bonus Natale. La completa e corretta compilazione del prospetto dei familiari consente altresì all’agenzia delle Entrate di rendere disponibile nella dichiarazione precompilata tutti gli oneri detraibili sostenuti per il familiare fiscalmente a carico.