Iva – Ritenute di garanzia: split payment e fatturazione

Rif..: Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 febbraio 2025, n. 52

E’ ormai assodato che qualora un soggetto effettui delle prestazioni verso un ente pubblico, l’operazione sarà soggetta al regime di split payment (art. 17-ter, Dpr 633/1972), per cui il versamento dell’IVA resta ancorato al pagamento del corrispettivo salva l’opzione, da parte dell’ente, per l’esigibilità IVA anticipata al momento del ricevimento o della registrazione di ogni singola fattura (Dm 23 gennaio 2015; circolari 15/E/2015 e 27/E/2017).

L’Agenzia delle entrate con la risposta n. 52 del 2802.2025 ha ribadito che la fatturazione delle operazioni in regime di split payment deve avvenire secondo le ordinarie regole connesse al momento di effettuazione dell’operazione come disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/1972 e quindi a prescindere dal momento in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta, non trovando eccezione nemmeno nel caso in cui il contratto preveda l’effettuazione di ritenute a garanzia, in sede di pagamento, con differimento dell’esigibilità dell’imposta.

Il caso prospettato riguardava un contratto di appalto pubblico con previsione di una ritenuta dello 0,50%. Ai sensi dell’art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il cliente paga il corrispettivo dovuto trattenendo un importo a titolo di garanzia (nella misura dello 0,5%) nelle more della chiusura del contratto e dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità (art. 116, D.Lgs. n. 36/2023) e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

Il committente pubblico intendeva richiedere all’appaltatore il rinvio della fatturazione dell’importo corrispondente a tali ritenute, in considerazione del fatto che l’esigibilità dell’imposta è fissata in coincidenza con il pagamento. L’esigenza dell’ente era connessa a una semplificazione dei propri adempimenti di gestione della Piattaforma dei crediti commerciali cui sono tenuti gli enti pubblici.

L’agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito che l’importo delle ritenute è una componente integrante del corrispettivo, ha confermato che il meccanismo dello split payment non muta la struttura giuridica del rapporto tributario e che quindi il debitore dell’imposta rimane il cedente/prestatore, con obbligo di fatturazione secondo le regole generali.

Sebbene la risposta non si soffermi sulla qualificazione dell’operazione tra cessione di bene o prestazione di servizio, emergono chiaramente i principi cui occorre attenersi:

  • nel caso delle prestazioni di servizi, il prestatore ha facoltà di collocare la fatturazione dell’intero importo, comprensivo della ritenuta di garanzia, alla maturazione periodica del corrispettivo (ex. art. 13, DPR 633/1972, risoluzione n. 146/E/2007) come pure per l’importo effettivamente corrisposto all’appaltatore, in sede di liquidazione finale (Nota agenzia delle Entrate 954-51175/2013; Corte di Cassazione 16977/2012). L’esigibilità dell’IVA split sulla ritenuta di garanzia sarà comunque vincolata all’effettiva corresponsione all’appaltatore.
  • nel caso di cessione di beni, il fornitore è obbligato ad emettere la fattura in relazione al momento di consegna o spedizione del bene in misura pari all’intero corrispettivo pattuito, comprensivo della ritenuta che pure avrà esigibilità in epoca successiva.

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