Rif.: artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 108/2024 (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – Serie Generale del 5 agosto 2024, n. 182)
In sintesi
Dal 6 agosto 2024, sono entrate in vigore le modifiche contenute nel D.Lgs. n. 108/2024 (cd. “decreto correttivo”), che introduce le seguenti principali novità:
a) con effetto immeditato:
– estensione a 60 giorni (in luogo di 30 giorni) del termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni deli redditi e dell’Iva
– modifiche al termine dei versamenti minimi (€ 100) delle liquidazioni periodiche Iva
– differimento dei termini di presentazione del mod. Redditi/Irap
b) con effetto differito al 2025:
– i mod. CU con soli redditi professionali andranno trasmessi entro il 31/03 dell’anno successivo
– potranno accedere alla dichiarazione precompilata (previa delega del contribuente) anche gli intermediari autorizzati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Di seguito l’analisi di alcune delle principali novità di particolare interesse per i Comuni:
VERSAMENTO DEL DEBITO IVA “MINIMO” (ovvero inferiore al limite di € 100) – art. 2, co. 2 e 3, D.Lgs. 108/2024
- Contribuenti mensili – il versamento dell’Iva a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre anche se inferiore al limite di €. 100 va effettuato entro il 16/01 dell’anno successivo (rif. art. 2, co. 2, D.Lgs. 108/2024).
Di conseguenza, i versamenti fino a € 100 dei contribuenti mensili relativi:
▪ ai mesi da gennaio a novembre: vanno comunque effettuati entro il 16/12 dello stesso anno;
▪ al mese di dicembre: va effettuato entro il 16/01 dell’anno successivo.
- Contribuenti trimestrali – il versamento del debito Iva non superiore al limite di €. 100 risultante dalle liquidazioni periodiche dei primi 3 trimestri va effettuato entro il 16/11 dello stesso anno, e non più entro il 16/12 (rif. art. 2, co. 3, D.Lgs. 108/2024).
TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI AVVISI BONARI – art. 3 D.Lgs. 108/2024
Gli artt. 2 e 3, D.lgs. n. 462/1997 prevedono il termine entro cui effettuare il pagamento delle somme dovute che rivengono dalle comunicazioni delle irregolarità (cd. “avviso bonari”) derivanti da:
▪ controlli automatizzati delle dichiarazioni (artt. 36-bis, Dpr 600/73 ed art. 54-bis, Dpr 633/72)
▪controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, Dpr 600/73) al fine di poter fruire della riduzione delle relative sanzioni (a 1/3 per i controlli automatizzati; a 2/3 in caso di controllo formale).
Ora il decreto correttivo amplia a 60 giorni (in luogo dei precedenti 30 giorni) il termine per procedere al versamento a decorrere dalle comunicazioni “elaborate” dal 1/01/2025.
Nel caso in cui la comunicazione di irregolarità da controllo automatizzato giunga all’intermediario (in quanto nella relativa dichiarazione ha espressamente accettato detto incarico conferito dal contribuente), il termine è ampliato a 90 giorni (in luogo di 60 giorni).
Viene, coerentemente, esteso da 30 a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità anche il termine entro il quale il contribuente (o il sostituto d’imposta) può fornire chiarimenti all’Agenzia delle entrate (anche tramite canale Civis) a seguito:
▪ dei controlli automatizzati (art. 36-bis, co. 3, Dpr 600/73 ed art. 54-bis, Dpr 633/72)
▪ dei controlli formali (art. 36-ter, co. 4, Dpr n. 600/73).
Anche nel caso di scelta per il versamento in forma rateale (massimo di 20 rate trimestrali, ex art. 3-bis, Dlgs. 462/1997) viene esteso da 30 a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità, il termine entro il quale effettuare il versamento della 1^ rata.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2024 – art. 2, co. 6, lett. a), n. 1) D.Lgs. 108/2024
Il cd. “decreto adempimenti” (art. 11, co. 1, D.lgs. n. 1/2024), modificando l’art. 2, Dpr 322/98, aveva modificato i termini a regime i termini per la presentazione delle dichiarazioni. In particolare, aveva fissato:
– al 30/09: il termine di presentazione del mod. Redditi PF, mod. Redditi SP e del relativo mod. IRAP
– all’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: il termine per la presentazione del mod. Redditi SC, del mod. Redditi ENC e del relativo mod. IRAP.
Per il solo 2024 (periodo d’imposta in corso al 31/12/2023) il D.Lgs. n. 13/2024 (con disposizione coordinata con l’introduzione del Concordato preventivo biennale) aveva posticipato detti termini al 15/10/2024.
Ora, l’art. 2 co. 6 del D.Lgs. n. 108/2024 (cd. “decreto correttivo”), modificando il citato co. 1 dell’art. 11, dispone a regime i seguenti termini:
➔ soggetti Irpef: scade al 31/10 il termine per la presentazione dei modd. Redditi PF/SP e del relativo mod. IRAP
➔ soggetti Ires:scade nell’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine per la presentazione dei modelli Redditi SC/ENC e del relativo modello IRAP.
Viene, coerentemente, abrogato il differimento temporaneo previsto dall’art. 38 del D.lgs. 13/2024.
MOD. REDDITI e IRAP 2024 – Termini per l’invio telematico del modello | |
Soggetti IRPEF: persone fisiche e società di persone | Soggetti IRES: società di capitali, enti non commerciali e Comuni (per modello IRAP) |
entro il 31/10/2024 | con periodo d’imposta “solare”: entro il 31/10/2024 con periodo d’imposta “non solare”: entro il 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta |
NB Alla luce delle novità introdotte dal cd “decreto correttivo”, il termine di presentazione del modello IRAP2024 per i Comuni è differito al 31 ottobre 2024, rispetto alla precedente scadenza del 15 ottobre prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 1/2024 (cd. “decreto adempimenti” – vedi circolare n. 2-2024 disponibile nella sezione archivio del sito internet www.nazzaropaolo.it).
TERMINE INVIO CU LAVORO AUTONOMO – art. 2, co. 5, D.Lgs. 108/2024
Con modifica del co. 6-quinquies dell’art. 4, Dpr 322/98 viene disposto che a decorrere dal 2025 (mod. CU 2025 per i redditi corrisposti nel 2024) il termine per l’invio telematico delle CU contenenti esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte/professione abituale è fissato al 31/03 dell’anno successivo a quello della corresponsione.
Termini non modificati: rimangono confermati i termini per l’invio dei mod. CU contenenti:
▪ anche/solo redditi di lavoro dipendente/assimilati o altri redditi che è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi precompilata: al 16/03
▪ esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata: al 31/10.
NB Si ricorda inoltre, che a decorrere dall’annualità 2024, l’art. 3 del D.Lgs. n. 1/2024 (cd. “decreto adempimenti”) ha previsto che i sostituti d’imposta siano esonerati dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica per i compensi corrisposti ai soggetti che adottano il regime forfettario (ex L. n. 190/2014) o il regime dei minimi (ex art. 27 D.L. n. 98/2011). Per maggiori dettagli vedi circolare n. 2-2024 disponibile nella sezione archivio del sito internet www.nazzaropaolo.it
OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA | ||
MOD. CU SINTETICO | INVIO DEL MOD. CU ORDINARIO ALL’AGENZIA delle ENTRATE | INVIO MOD. 770 |
Rilascio al contribuente | Redditi dichiarabili con la “precompilata” (dipendenti/assimilati; redditi occasionali; ecc) | Redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte/professione | Altri redditi non dichiarabili con la “precompilata” | – |
entro il 16/03 | entro il 16/03 | entro il 31/03 | entro il 31/10 | entro il 31/10 |